Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Cauzione definitiva

Inadempimento - Cauzione definitiva
QUESITO del 20/10/2008

A seguito di inadempienza contrattuale è stata disposta la rescissione contrattuale con apposito provvedimento. L'inadempienza contrattuale (contratto del 26/05/2006)risultava la mancata conclusione dei lavori entro i termini previsti. L'Amministrazione Comunale ha pertanto avviato il procedimento relativo all'escussione della polizza. La polizza copriva un importo del valore di €. 161.639,20. La contabilizzazione delle opere eseguite dall'impresa fino al momento della rescissione del contratto ammontavano ad €. 77.636,85. L'Amministrazione Comunale richiedeva il pagamento dell'intero valore garantito per il numero dei giorni eccedenti il termine contrattuale. La compagnia di assicurazione quale fideiussore asseriva quanto segue: - che i lavori effettuati costituivano il 48,03% e che l'art. 30 della L. 109/94 così come modificato dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 163/06 precisa che la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente; pertanto in base al precitato disposto normativo la cauzione prestata si è quindi ridotta al 57,97% dell'ammontare della cauzione originaria. L'Amministrazione Comunale è del parere che il contratto e la polizza di riferimento sono stati sottoscritti nel periodo di previgenza della L. 109/94, precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 163/06 e quindi con le disposizioni previste dalla L. 109/94. Viene pertanto richiesto un parere se è o meno corretta, l’applicazione da parte del fideiussore del D.Lgs. 163/06 su un contratto stipulato antecedentemente alla sua vigenza

ASILO NIDO 1° STRALCIO - importo a base di gara € 3.158.000,00 importo contrattuale € 2.006.513,08 Si chiede se l'aggiudicatario del lavoro all'atto della sottoscrizione del contratto è comunque obbligato a costituire la garanzia fidejussoria prevista dall'art. 35 della LR 27/03 nel caso in cui la S.A, abbia previsto espressamente nel bando la facoltà in caso di fallimento o di risoluzione del contratto di interpellare progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria ma - nella stesura del bando di gara - non abbia espressamente fatto rinvio alla Legge Regionale circa l'obbligatorietà di presentazione della cauzione. Nel caso in questione la ditta aggiudicataria ritiene di non essere obbligata alla presentazione della polizza in questione (importo di differenza tra l'offerta del primo e del secondo è pari ad € 602.818,51) in quanto nel bando di gara non è stata prevista richiamata la cauzione prevista dall'art. 35 comma2 della L.R. n. 27/03.

Cauzione definitiva
QUESITO del 17/10/2013

Una gara d'appalto di lavori da aggiudicarsi previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta da redigersi con riferimento al progetto preliminare predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art.53 – comma 2 – lettera c) del Codice dei contratti mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.81, comma 1 e 83, del Codice dei contratti prevede tra gli elementi di valutazione anche quello del tempo per il quale si offre la manutenzione ordinaria dell'opera da realizzarsi. Il bando, prevede, quale cauzione definitiva quella prevista nei modi e nei termini dall'art.113 del codice dei contratti. Come fa la stazione appaltante a tutelarsi sulla manutenzione ordinaria dell'opera da realizzarsi offerta in sede di gara ?

Cauzione definitiva
QUESITO del 10/04/2014

Questa stazione appaltante ha provveduto ad indire una gara per il servizio di manutenzione delle aree verdi, a base di gara è stato posto l’importo di € 74.800,00 oltre i.v.a e per l’aggiudicazione è stato individuato il criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante ribasso. Nella lettera invito è stato specificato che l’importo da sottoporre a ribasso era pari ad € 12.898,00 (importo del servizio 74.800,00 al netto degli oneri della sicurezza determinati in € 1.800,00 e del costo della mano d’opera determinato in € 60.102,00). La ditta che è risultata aggiudicataria ha formulato un ribasso del 58,79% e pertanto l’importo di affidamento è stato come di seguito determinato: importo servizio € 74.800,00 oneri non soggetti a ribasso oneri sicurezza € 1.800,00 costo mano d'opera € 60.102,00 importo soggetto a ribasso € 12.898,00 ribasso -58,79% -€ 7.582,73 -€ 7.582,73 importo netto € 67.217,27 i.v.a 22% € 14.787,80 importo complessivo triennio € 82.005,06 Questo ufficio ha provveduto a richiedere la cauzione definitiva quantificandola, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 nel 97,58% (20,00+38,79*2) dell’importo netto di € 67.217,27. Si chiede conferma della metodologia usata per la determinazione della cauzione provvisoria.

FIDEUSSIONE DEFINITIVA
QUESITO del 28/12/2015

sono l'ufficiale rogante del prap di Napoli, avrei bisogno di chiedere un parere in merito all'accoglimento di una polizza fideussoria della XXXXXX regolarmente registrata nell'elenco Sez II dell ivass. Il problema verte sull'ammissibilità della polizza definitiva che risulta essere stata emessa da una compagnia di assicurazione diversa da quella provvisoria. Nel bando viene richiamato, per la polizza provvisoria, l'art. 75 mentre non viene richiesto alcuna indicazione per la definitiva. Resto in attesa di conoscere il vostro orientamento in merito

E' obbligatorio richiedere la cauzione definitiva per incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sotto i 40.000,00 euro?

Facendo seguito alla risposta al quesito n. 943 del 4 giugno 2021, si richiede a codesta Amministrazione se la stazione appaltante che proceda mediante affidamento diretto tramite ODA possa legittimamente optare per l'esonero dalla garanzia definitiva senza richiedere altresì un miglioramento del prezzo ai sensi dell'art. 103, c. 11, ultimo periodo.

Si ringrazia

Questa Stazione Appaltante (SA), rispetto alla costituzione del deposito cauzionale definitivo (DCD) a seguito di aggiudicazione opera, di norma, col seguente criterio: nel caso di RdO MEPA (procedura negoziata), ne richiede sempre la costituzione obbligatoria; nel caso di utilizzo della più snella TD MEPA (trattativa diretta) per taluni acquisti, valutati di volta in volta ed al fine di rendere più celere la definizione della pratica, consente all'operatore economico (OE) di poter esprimere un'opzione preferenziale non vincolante. Nello specifico l'SA allega, alla documentazione della TD MEPA, un modulo all'interno del quale l'OE dovrà indicare se: 1 - intende costituire il DCD calcolato in misura pari al 10% della commessa aggiudicata al netto dell'IVA (la progressività di cui all'art. 103 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 non viene applicata poiché non sono presenti ribassi percentuali), abbattibile delle misure previste dall'art. 93 co. 7 del Codice, in presenza di specifiche certificazioni; 2 - richiede all'SA l'autorizzazione al suo esonero previa concessione di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, in misura pari alla cifra indicata nel medesimo modulo. Rispetto a tale opzione l'SA si riserva, in ogni caso, la facoltà di non accettare qualora il miglioramento del prezzo proposto venga ritenuto non congruo ed obbligando quindi l'OE ad effettuare sempre il DCD. Si chiede se tale modo di operare sia corretto e soprattutto quale sia, qualora esistente per legge, la misura minima per accettare l'ulteriore miglioramento del prezzo proposto significando che alcune norme interne, seppur non recenti, individuano tale soglia in un importo almeno pari al 5% della cauzione non versata. Ten. Col. Filippo STIVANI.

In riferimento gli affidamenti diretti effettuati ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a del d.lgs 50/2016, di importo inferiore ai € 40.000 di forniture e servizi, si chiede se dato il disposto dell'art. 103, c. 11 del D.Lgs 50/2016 si può non chiedere la cauzione definitiva e neppure il miglioramento del prezzo tenuto conto di quanto indicato nella Delibera ANAC n. 140 del 27/2/2019.

Calcolo importo cauzione definitiva
QUESITO del 08/02/2022

Visto anche il bando tipo ANAC 1/2021, vi chiedo se
1) per calcolare la cauzione definitiva dei lavori debbano essere o meno inclusi gli oneri di sicurezza
2) per calcolare la cauzione definitiva nel caso di servizi di ingegneria e architettura debba essere o meno incluso l'importo della cassa professionale

Relativamente all’argomento in oggetto si chiede di chiarire: 1 - se nei casi di contratti d' importo inferiore ad € 139.000 + IVA per quanto riguarda beni e servizi ed € 150.000 + IVA per i lavori, assegnati ad operatori economici “generici” (ossia rispetto ai quali non risulti oggettiva e certa la comprovata solidità) mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, quali ad esempio le procedure negoziate effettuate tramite RdO MEPA, la Stazione Appaltante sia tenuta a chiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 11 del Codice, come sembrerebbe evincersi dall’ultimo punto della Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2022, non potendo quindi applicare l'istituto del suo esonero; 2 - se quanto precede non si applichi invece qualora si sia in presenza di "...appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati", rispetto ai quali risulta sempre possibile concedere l'esenzione al versamento del deposito cauzionale definitivo, previa adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, a prescindere sia dall’importo (quindi per acquisti effettuati sia sotto ma anche sopra soglia comunitaria) e sia dalla procedura d'affidamento adottata (Es.: affidamento diretto, negoziata, ristretta, aperta etc.); 3 – quando sia oggettivamente possibile e certo definire un operatore economico “di comprovata solidità” al fine dell’applicazione dell’istituto dell’esonero al versamento della cauzione definitiva di cui al precedente punto 2. Ten. Col. Filippo STIVANI.